Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Divieto di utilizzo dei social network durante l'orario di lavoro)
1. All'articolo 11 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il dipendente, durante l'orario di lavoro, può utilizzare i social network solo ed esclusivamente per finalità direttamente collegate allo svolgimento della propria mansione. Ogni altra forma di utilizzo è vietata».