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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.9.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/04/2019  [ apri ]
5.9. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati.
  4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122. Con il medesimo decreto, sentiti anche le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.