Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) come lingua propria delle persone sorde e delle loro famiglie.
2. Presso ogni amministrazione pubblica gli uffici per le relazioni con il pubblico devono essere dotati di personale formato per la comunicazione nella LIS e nella LIS tattile.
3. Il personale così qualificato è interlocutore del sordo e ne garantisce la piena accessibilità ai servizi garantiti ai cittadini.
4. Il Ministro per la pubblica amministrazione con proprio decreto disciplina la formazione di personale qualificato a comunicare con la LIS o LIS tattile, e determina il contingente di tale personale da destinare ai singoli uffici, in proporzione al numero di abitanti con disabilità uditiva del relativo bacino di utenza.