Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. Al regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore».
b) all'articolo 11, comma 7, le parole: «qualora sia stato collocato in disponibilità» sono soppresse.
c) all'articolo 14,
1) al comma 1, le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».
2. L'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei comuni con meno di 3.000 abitanti.