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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.02.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2019  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a Segretario generale, a cui possono presentare domanda di iscrizione coloro che risultano in possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, in qualifiche dirigenziali maturata nel settore pubblico o nel settore privato e che abbiano frequentato apposito corso di formazione, attivato ed organizzato, con periodicità almeno annuale, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e concluso con apposita certificazione.
  3. Ai fini della formazione dell'elenco, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita una commissione, composta secondo quanto stabilito dal decreto di cui al successivo comma 7, che procede alla valutazione dei titoli professionali e formativi presentati dagli aspiranti e della loro esperienza dirigenziale nonché ad un colloquio, secondo parametri e criteri specifici individuati dal medesimo decreto, e che propone al Ministero l'iscrizione all'elenco degli aspiranti che abbiano ottenuto la valutazione d'idoneità prevista dal suddetto decreto.
  4. Le Giunte delle Camere di commercio designano il Segretario generale esclusivamente tra gli iscritti nell'elenco e a tal fine le stesse Camere, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al successivo comma 7, scelgono il candidato direttamente da tale elenco ovvero all'esito di una valutazione comparativa tra più iscritti, eventualmente supportata da un colloquio. L'incarico può essere conferito anche in forma associata o in regime convenzionale.
  5. Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La durata dell'incarico è compresa tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni. Lo stesso è rinnovabile, per una sola volta, con provvedimento motivato della Giunta della Camera di commercio. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è di durata corrispondente a quella dell'incarico. Il trattamento economico annuo, onnicomprensivo, è definito nell'ambito delle fasce economiche, e relativi criteri di individuazione, definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. È fatto comunque obbligo a ciascun Segretario generale, in quanto componente della sua valutazione annua e periodica, partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al successivo comma 7.
  6. La nomina a Segretario generale determina, per i dirigenti pubblici, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto, da esercitare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla cessazione dell'incarico.
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative del presente articolo».

  2. Nei riguardi dei titolari di incarico di Segretario generale in corso di svolgimento nelle Camere di commercio non oggetto di accorpamento ovvero che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, abbiano concluso il processo di accorpamento, la valutazione della Giunta ai fini del rinnovo di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 23 dicembre n. 580, come modificato dal presente articolo, è da intendersi riferita all'incarico disposto o rinnovato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo suddetto, ovvero della presente norma se avente scadenza successiva a tale ultima data.