Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) Il servizio svolto dal personale dei centri di formazione professionale, nell'ambito dei corsi accreditati dalle regioni, sia per il profilo di docente che ATA, è riconosciuto ai fini del punteggio delle graduatorie di istituto di terza fascia della pubblica istruzione.