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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.101.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/03/2019  [ apri ]
4.101.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  «6-bis. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e le conseguenti assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n.  165 del 2001.

  6-ter. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 34:
    1) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente:  “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata” ;
    2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole:  “dodici mesi,”  sono inserite le seguenti:  “ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502”  e dopo le parole:  “iscritto nell'apposito elenco”  sono aggiunte le seguenti  “e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti” ;
   b) all'articolo 34-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  “L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità” ;
   c) all'articolo 39:
    1) al comma 1, le parole:  “Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n.  68,”  sono sostituite dalle seguenti:  “Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n.  68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n.  68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.  407,” ;
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente:  “Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette”».

I Relatori