Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.