Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per potenziare l'attività degli enti locali e il loro regolare svolgimento)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
1-ter. I segretari comunali, titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore»;
b) all'articolo 11, comma 7 sono soppresse le parole «qualora sia stato collocato in disponibilità»;
c) all'articolo 14:
1) al comma 1 sono soppresse le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro»;
2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 non trovano applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei comuni con meno di 3.000 abitanti.
3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.