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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.07.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/04/2019  [ apri ]
4.07. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato)

  1. All'articolo 23–bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia» sono sostituite dalle seguenti: «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «non può superare i cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «, è rinnovabile per una sola volta»;
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5».

  2. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono aggiunte le seguenti: «e rinnovabile per una sola volta».