Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. In deroga all'articolo 1, comma 361 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali e le regioni hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2. All'articolo 1, comma 366 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «scolastico», sono aggiunte le seguenti: «ed educativo, anche degli enti locali».