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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.05.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2019  [ apri ]
4.05.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. In deroga all'articolo 1, comma 361 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali e le regioni hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  2. All'articolo 1, comma 366 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «scolastico», sono aggiunte le seguenti: «ed educativo, anche degli enti locali».