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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.04.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2019  [ apri ]
4.04.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzione personale dei comuni)

  1. A decorrere dall'anno 2019 per i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  2. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2019 non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  3. Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerate esuberi.