Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Intervento per l'efficienza delle strutture della Marina militare di Taranto)
1. Al fine ai garantire l'efficienza delle strutture della Marina militare di Taranto alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 493 le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021».
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.