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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.017.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2019  [ apri ]
4.017.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure a tutela della polizia locale)

  1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, le parole: «dai comuni» sono sostituite con le seguenti: «dagli enti locali».
  2. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale circa la sicurezza urbana integrata, allo stesso personale si applica la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 in materia di pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; pertanto, tale personale viene ricompreso tra quello individuato dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; che ha diritto al trattamento di pensione privilegiata.