Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Sostegno della genitorialità per il personale di ruolo dipendente dalla pubblica amministrazione)
1. A sostegno e tutela della genitorialità, al personale di ruolo dipendente dalle pubbliche amministrazioni con figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 o con invalidità riconosciuta al 100 per cento, è riconosciuta come criterio di priorità l'assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza del figlio, in soprannumero o in posizione di comando.