Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura)
1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.