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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.013.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2019  [ apri ]
4.013.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga contratti personale Istituti e luoghi di cultura)

  1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni di stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.