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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.011.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2019  [ apri ]
4.011.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incarichi di reggenza e supplenza dei segretari comunali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
  1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore».
   b) all'articolo 11, comma 7, le parole: «qualora sia stato collocato in disponibilità» sono soppresse.
   c) all'articolo 14 comma 1, le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina» sono soppresse.
   d) all'articolo 14 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».

  2. L'articolo 6, comma 12, della legge 122/2010 non trova applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei comuni con meno di 3.000 abitanti.