Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Monitoraggio)
1. Al fine di monitorare gli effetti sull'efficienza della pubblica amministrazione delle misure di cui alla presente legge, il Nucleo della concretezza presenta, con cadenza annuale, un rapporto sullo stato di attuazione delle singole misure adottate e sull'effettivo conseguimento degli obiettivi.
2. Il rapporto annuale di cui al comma precedente è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.