Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che le risorse che specifiche disposizioni di legge destinano al trattamento economico accessorio del personale non si computano ai fini del limite complessivo di spesa del salario accessorio.