Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti della Pubblica Amministrazione).
1. Al comma 3 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti».