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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.02.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2019  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. All'articolo 10, del regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il contratto collettivo nazionale di lavoro individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
  1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore».