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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.46.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1433

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2019  [ apri ]
2.46.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: «Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'Inps per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.