Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «previo parere» è aggiunta la seguente: «vincolante»;
b) al comma 4, le parole: «sentito l'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere vincolante dell'Istituto».