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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.06. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
9.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sanzioni per visto infedele)

  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e che non risulti presentata la dichiarazione rettificativa del contribuente prima della comunicazione di cui all'articolo 36-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora il contribuente non intenda presentare la dichiarazione rettificativa di cui al precedente periodo, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sanzione minima riducibile ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate verranno definiti i criteri per l'irrogazione della predetta sanzione tra il minimo di euro 250 e il massimo di euro 2.500. Con lo stesso provvedimento verranno altresì individuati i casi di particolare gravità della sanzione e saranno inoltre definiti i parametri idonei a ritenere ripetute le violazioni commesse, tenuto conto del numero complessivo dei visti di conformità apposti dal Centro di assistenza fiscale o dal professionista»;
   b) le lettere a-bis) e a-ter) sono soppresse.

  2. Le sanzioni previste dalla precedente lettera a), che non possono essere oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se più favorevoli al trasgressore, si applicano anche alle violazioni relative all'infedeltà del visto apposto sui modelli 730 commesse antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
  3. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono soppresse;
   b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono soppresse;
   c) nell'articolo 26 sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater e le seguenti parole contenute nel comma 3: «salvo quanto previsto nel comma 3-bis,».