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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.05. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
9.05.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contraddittorio endoprocedimentale)

  1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.
(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale)

  1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e degli articoli 54, quinto comma e 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 13 del decreto legislativo n. 347 del 1990, 34 e 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.
  2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
  3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente.»