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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9-bis.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
9-bis.01.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.