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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.05. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
4.05.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)

  1. Il contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria può definire in modo agevolato il contenuto integrale del proprio debito iscritto a ruolo.
  2. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:
   a) «grave difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010;
   b) «momentanea difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

  3. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.
  5. La proposta di cui al comma 3 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 3 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.
  7. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.
  8. La proposta di definizione di cui al comma 3, deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9. La proposta di definizione di cui al comma 3 per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  10. La proposta di definizione di cui al comma 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
  12. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
  13. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta di cui al comma 3, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.
  14. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, sono disciplinati i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.