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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.36. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
3.36.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. I debitori che non hanno provveduto all'integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018 ai sensi del comma 21, possono comunque beneficiare del differimento automatico delle restanti somme secondo le modalità di cui al medesimo comma, rendendo, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposita dichiarazione all'agente della riscossione.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 23.