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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione)

  1. Relativamente alle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, notificate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle sole imposte dovute, senza corrispondere le eventuali sanzioni dovute ed interessi, effettuando un versamento integrale entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo dieci rate consecutive di pari importo.
  2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
  3. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene, entro il 30 aprile 2019.
  4. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal primo agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  5. Entro il 30 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  6. In caso di pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono i termini di prescrizione e decadenza per b recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
  7. Sono ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i pagamenti delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La definizione si applicherà sulle residue somme dovute, a condizione che entro il 7 novembre 2018 sia avvenuto l'integrale pagamento delle rate aventi scadenza precedente tale data.
  8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato b modello di comunicazione di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché disposizioni di coordinamento con quelle di cui all'articolo 3 del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 26, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.