Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 25-bis.
1. All'articolo 35, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione – dopo la parola: «mare» aggiungere le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative».
2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere il seguente:
«1. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410».