Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 25-bis.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 4, introdotto il seguente:
«4-bis. Una quota pari al 50 per cento dei proventi dei canoni concessori di cui al presente articolo è introitata dalle regioni competenti per territorio e devoluta, per il 25 per cento, ai Comuni territorialmente interessati, in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti nonché per le procedure di contenzioso.