Dopo l'articolo 25-undecies, inserire il seguente:
Art. 25-duodecies.
(Disposizioni in materia di destagionalizzazione)
1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2».