Dopo l'articolo 25-undecies aggiungere il seguente:
Art. 25-duodecies.
(Disposizioni in materia di demanio marittimo)
1. All'articolo 35, comma 1 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione – dopo la parola: «mare» e prima delle parole: «sono escluse» aggiungere le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative».
2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere: «2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre».