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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23-quater.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
23-quater.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola: «950» è sostituita con la seguente: «1050» e la parola: «1220» con: «1350».
  1-ter. Agli oneri derivanti dalla applicazione della disposizione di cui al comma 1-bis, pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.