Dopo l'articolo 23-quater, aggiungere il seguente:
Art. 23-quinquies.
(Incremento delle risorse del Fondo per il caregiver familiare)
1. Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.