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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23-quater.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
23-quater.03.

  Dopo l'articolo 23-quater, aggiungere il seguente:

Art. 23-quinquies.
(Misure in favore dei lavoratori delle imprese marittime)

  1. All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili».