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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23-bis.5. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
23-bis.5.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In via sperimentale, per gli anni 2019 e 2020, sono liberalizzati gli autotrasporti internazionali di merci in transito sul territorio italiano attraverso i porti presenti in zone economiche speciali del Mezzogiorno, di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. La misura sperimentale di cui al precedente periodo si applica in favore degli autotrasporti internazionali eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati nei relativi porti, ovvero eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, sbarcati nei medesimi porti e destinati a raggiungere un Paese estero. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai veicoli interi, ai rimorchi e ai container.
  3-quater. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina le modalità e i criteri di accertamento dell'ammissibilità del transito in regime di liberalizzazione, di controllo e di irrogazione di sanzioni amministrative. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.