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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21-bis.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
21-bis.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21-bis aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni a tutela dei medici addetti alle visite mediche fiscali)

  1. Ai fini dell'articolo 19-quaterdecies, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si considera equo il compenso, ivi compresi i rimborsi, riconosciuto ai medici addetti alle visite mediche di controllo domiciliare, non inferiore a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, decreto interministeriale 8 maggio 2008, rivalutati sulla base degli indici ISTAT.
  2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.