Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
2-quater. All'articolo 29 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, i commi da 2-bis a 2-quater sono abrogati.
2-quinquies. All'articolo 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il comma 2 è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti delle operazioni di fusione e trasformazione perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.