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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.04. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
20.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti).

  1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici.