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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
20.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera e), dopo le parole: «rappresentanti di commercio», sono aggiunge le seguenti: «e per gli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39».
  2. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «di rappresentanza di commercio», sono inserite le seguenti: «e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39»;
   b) all'ultima riga, dopo le parole: «rappresentanti di commercio», sono aggiunte le seguenti: «e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989. n. 39».

  Conseguentemente, Per far fronte alle minori entrate recate dall'articolo 20-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigente sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.