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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.025. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
20.025.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Esenzione fiscale per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza»)

  1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-bis
(Esenzione fiscale per i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza»)

  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, beneficiano, per i primi dieci periodi d'imposta, della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che:
   a) non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'esenzione;
   b) effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette Regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.