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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.019. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
20.019.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni fiscali concernenti il patrimonio immobiliare inutilizzato)

  1. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.
  2. Ai sensi del comma 1, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.
  3. Il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
  4. I comuni possono destinare i proventi derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta municipale propria- di cui al presente articolo esclusivamente ad interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla realizzazione di aree a verde pubblico o di impianti e servizi di pubblica utilità.