Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici)
1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1o luglio 2020, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.