Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 20-sexies.
(Abitazioni di lusso)
1. All'articolo 13, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrono, le parole: «classificate (o classificata) nelle categorie catastali A1, A8 e A9» sono sostituite con: «aventi (avente) le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969».
2. All'articolo 1, comma 681, legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9» sono sostituite con: «aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969».
3. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, le parole: «di categoria catastale A1, A8 e A9» sono sostituite con: «aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969».
4. Alla Tabella A – Parte II, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 21, le parole: «di categoria catastale A1, A8 e A9» sono sostituite con: «aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019.