Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 20-sexies.
(Cedolare secca per locazione ad uso abitativo di immobili condominiali)
1. All'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente comma:
«6-ter. Per le unità immobiliari locate ad uso abitativo di proprietà del condominio, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata da ogni singolo comproprietario, al momento della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, senza onere di comunicazione al conduttore. Resta dovuta l'imposta di registro e l'imposta di bollo da parte del condominio».