stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.12. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
2.12.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  «2-ter. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera c), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e responsabili d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
  2-quater. Al fine di agevolare l'amministrazione finanziaria nell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione dell'imposta sul Valore Aggiunto, i soggetti passivi di cui al comma 2-ter conservano la documentazione relativa alla cessione da parte degli operatori terzi che operano per loro mezzo, dei beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera c). Tale documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese e deve contenere i dati riferiti alle transazioni di ogni specifico operatore e, relativamente a ciascuna tipologia di bene, il numero totale di transazioni effettuate e i rispettivi introiti.
  2-quinquies. Per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Agenzia delle entrate, di cui al precedente comma, è prevista una sanzione, irrogata dalla stessa Agenzia, di importo compreso tra un minimo di 20.000 euro ed un massimo di 100.000 euro, ridotta del 30 per cento se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi».