Dopo l'articolo 19, introdurre il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche al T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 22, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente» sono aggiunte le seguenti: «ancorché non versate dal committente».