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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
18.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione della base imponibile dell'IMU)

  1. All'articolo 13, comma 3, lettera Oa) del decreto-legge 6 dicembre 2010, n. 201, dopo le parole:«che il comodante possieda un solo immobile in Italia» sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di comproprietà, attraverso una quota pari ad almeno il 50 per cento».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 30 milioni in ragione annuali fa fronte mediante il maggior gettito derivante dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dello 0,6 per cento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminate dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.